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Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa. La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed e' composta:

  • 1)dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;
  • 2)da un allevatore nominato dalla A.I.A., vicepresidente. La Commissione e' integrata, in ciascuna Provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, fra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051. I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art9 · fonte del testo