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I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilita' di serbatoi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprieta' (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonche' di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi. I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacita' inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacita' volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741. Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorita' competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione. I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione. Per le imprese titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacita' volumetrica dei serbatoi fissi e capacita' complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art1 · fonte del testo