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Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge gia' esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorita' competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione. Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art3 · fonte del testo