Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' elevato a lire 4.100 miliardi. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Testo vigente dal 2 aprile 1976
