Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali".

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-31;72~art2 · fonte su Normattiva