Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1951 al 23 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Le domande di ammissione, corredate dei documenti indicati dal seguente art. 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria. Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del Comune di residenza, puo' negare l'ammissione all'esaine dell'aspirante.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1951 al 23 gennaio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;56~art2 · fonte del testo