Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1951 al 23 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
La Commissione esaminatrice e' composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate. Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e da' in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami. Per conseguire l'idoneita' occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1951 al 23 gennaio 2000
