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Ultimati gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito idoneita' un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresi' all'Intendenza di finanza, che ne da' partecipazione alle organizzazioni sindacali interessate ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneita'.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1951 al 23 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;56~art6 · fonte del testo