Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma. I benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge. Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205. Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unita' immobiliare, e' elevato a lire otto milioni per la prima unita' abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
