Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1042~art6 · fonte su Normattiva