Art. 33 — Istruttoria nel procedimento disciplinare
Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Testo vigente dal 20 gennaio 1979
