Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Art. 32 — Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art32 · fonte su Normattiva