Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, e' istituita per un periodo massimo di ventiquattro mesi la delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di "Eureka", alla quale spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto. Su richiesta nominativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della assegnazione alla delegazione e per tutta la durata della stessa, le amministrazioni statali e gli enti pubblici dispongono collocamenti fuori ruolo o distacchi di personale, sino ad un massimo di dieci unita', di cui almeno una di livello dirigenziale, appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, per la funzione di direttore del segretariato della presidenza. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento economico metropolitano del personale assegnato ai sensi del comma 2. Ai componenti della delegazione si applicano le provvidenze di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il capo della delegazione e' autorizzato a conferire non piu' di quindici incarichi speciali, a persone di particolare qualificazione nelle specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attivita' connesse alla presidenza italiana, con contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 giugno 1990. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-10;485~art2 · fonte su Normattiva