Programma nazionale di ricerche in Antartide

Art. 2 — Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

  • 1)formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
  • 2)presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
  • 3)approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;
  • 4)vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
  • 5)presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36

2

La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284".

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;284~art2 · fonte su Normattiva