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A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istutuisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalita' di impiego. E' vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 6 settembre 2000 al 4 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2000-08-10;250~art1 · fonte su Normattiva