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A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. E' sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e' applicata anche la sanzione della sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.
Testo in vigore dal 6 settembre 2000 al 4 marzo 2007
