E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi. E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

Testo vigente dal 2 dicembre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    Dalla circostanza che gli artt. 5, comma terzo, e 8 l. 13 novembre 1960, n. 1407, nel prevedere, riguardo al reato di produzione e messa in commercio di olii d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta, un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per la vendita o propaganda di sostanze alimentari, in genere, con denominazioni improprie, dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283, non può farsi discendere una violazione del principio di uguaglianza da parte dei primi, in quanto la legge impugnata disciplina uno specifico settore delle sostanze alimentari, quale è quello degli olii d'oliva, ove più facili e frequenti si sono dimostrate, nell'esperienza, le frodi perpetrate ai danni dei consumatori, e quindi, fra le due situazioni corrono notevoli differenze, sia in ordine all'ampiezza degli interessi tutelati, sia in relazione alla loro qualità, sia, infine, riguardo alla stessa condotta criminosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, e 8 della l. 13 novembre 1960, n. 1407, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. 57/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art5 · fonte su Normattiva