Dalla circostanza che gli artt. 5, comma terzo, e 8 l. 13 novembre 1960, n. 1407, nel prevedere, riguardo al reato di produzione e messa in commercio di olii d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta, un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per la vendita o propaganda di sostanze alimentari, in genere, con denominazioni improprie, dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283, non può farsi discendere una violazione del principio di uguaglianza da parte dei primi, in quanto la legge impugnata disciplina uno specifico settore delle sostanze alimentari, quale è quello degli olii d'oliva, ove più facili e frequenti si sono dimostrate, nell'esperienza, le frodi perpetrate ai danni dei consumatori, e quindi, fra le due situazioni corrono notevoli differenze, sia in ordine all'ampiezza degli interessi tutelati, sia in relazione alla loro qualità, sia, infine, riguardo alla stessa condotta criminosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, e 8 della l. 13 novembre 1960, n. 1407, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. 57/1974.
Art. 3 cost. · Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande