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L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale e' conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili. In caso di modifica del trattamento economico previsto per i medici civili generici e specialisti chiamati a integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore per le pensioni di guerra a norma dell'articolo 12 della legge 29 novembre 1977, n. 875, tale modifica si intende estesa, con le stesse modalita', ai medici civili di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010
