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L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale e' conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili. In caso di modifica del trattamento economico previsto per i medici civili generici e specialisti chiamati a integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore per le pensioni di guerra a norma dell'articolo 12 della legge 29 novembre 1977, n. 875, tale modifica si intende estesa, con le stesse modalita', ai medici civili di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;913~art3 · fonte su Normattiva