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Il primo comma dell'articolo 11-bis, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e' sostituito dal seguente: "Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11". In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2, comma primo, della presente legge, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010
