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Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1 febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresi', a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneita' tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata.

Testo in vigore dal 26 novembre 1973 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1973-11-08;736~artunico · fonte del testo