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Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, puo' concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi. Il contributo e' concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-05;253~art1 · fonte del testo