Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1986 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Con le stesse modalita' di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-05;253~art2 · fonte del testo