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Con le stesse modalita' di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 gennaio 2000
