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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-05;253~art4 · fonte su Normattiva