All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in L. 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in L. 944.000.000 per l'anno 1990, L. 305.000.000 per l'anno 1991 e L. 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a L. 773.000.000 ed a L. 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a L. 305.000.000 ed a L. 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-05;183~art3 · fonte su Normattiva