Art. 2 — Profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa e' recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1› gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1› luglio 1978. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 13 luglio 1990
