Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 e' stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie. Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullita' e nel seguente ordine:

  • a)le generalita' e l'indirizzo del dichiarante e le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;
  • b)l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonche' dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilita' o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;
  • c)l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;
  • d)la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;
  • e)il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4. Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie puo' indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri. Ai fini dello scomputo delle somme gia' pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica. Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali e' richiesta l'applicazione separata dell'imposta.

Testo vigente dal 15 novembre 1976

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modifi…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 284/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta complementare non hanno alcuna capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento di detta imposta, cosicché risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziché applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-11-12;751~art5 · fonte su Normattiva