Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi puo' chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale e' stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta puo' essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976. A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative questioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme gia' pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo articolo 5, e' riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta e' fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalita'. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto e' stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato ne' quando e' stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Testo vigente dal 15 novembre 1976

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modifi…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 135/1986

    Questione infondata
    9 giugno 1986

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470 (Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976), introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976 n. 569, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissi…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 284/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta complementare non hanno alcuna capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento di detta imposta, cosicché risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziché applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-11-12;751~art4 · fonte su Normattiva