Art. 6 — Quote di produzione
In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, e' costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorita' a favore di coloro che si insediano nelle zone montane. La riserva di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilita' dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorita' individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
