Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle societa' aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva puo' essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art5 · fonte su Normattiva