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Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorita' giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovra' essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 maggio 2004 al 30 giugno 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129~art7 · fonte su Normattiva