Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal Prefetto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art57 · fonte del testo