Art. 62Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57

[1]Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.

[2]Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art62 · fonte su Normattiva