Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

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Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo vigente dal 30 novembre 1980

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980. 118 parole tolte.

tolto: I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dallo articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069. Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, la copia del verbale sara' notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni. Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660~art5 · fonte del testo