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Le linee aeree elettriche esterne sono soggette alla osservanza delle prescrizioni della presente legge. La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovra' avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'. Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1964 al 25 luglio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1341~art1 · fonte del testo