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Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente dovra' comunque prevedere: la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche; la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1964 al 25 luglio 1986
