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Compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici la vigilanza per la esecuzione delle prescrizioni della presente legge e del regolamento previsto dal precedente articolo 1. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ciascuno per quanto di propria competenza, dispongono verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme emanate col regolamento d'esecuzione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1964 al 25 luglio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1341~art3 · fonte del testo