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Per le infrazioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1964 al 25 luglio 1986
