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Il Governo e' autorizzato ad emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonche' in materia di autorizzazione all'esercizio delle attivita' artigiane. Ogni norma in contrasto con la presente legge e' abrogata.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art22 · fonte del testo