Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1972 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio civile in base al quale e' stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato. I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo di Tuscania e di Arlena di Castro. Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio civile prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-20;1155~art4 · fonte del testo