La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1977
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Testo vigente dal 29 gennaio 1977
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il principio di irretroattività della legge penale non esclude il potere del legislatore di abbreviare la vacatio legis, fissata in quindici giorni dall'art. 73 Cost. soltanto in via ordinaria, così come è avvenuto nella legge urbanistica 28 gennaio 1977 n. 10. È perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 di tale legge, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la abbreviazione della vacatio legis aveva reso applicabili le norme penali in essi contenuti a fatti commessi prima della scadenza del termine ordinario di quindici giorni.
Art. 25 cost. · Art. 5 c.p. · Art. 17 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 22 Norme per la edificabilita' dei suoli
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art22 · fonte su Normattiva