La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 13 marzo 1951
