Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 26 — Composizione della Giunta regionale

La Giunta regionale e' composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti e' di quattro. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 34. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art26 · fonte del testo