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In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. La tabella delle circoscrizioni sara' stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Commissione parlamentare per la legge sul Senato.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 21 agosto 1993

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