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L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato e' riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 21 agosto 1993
