Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 14 — Termine e modalità per la designazione dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici di ciascuna sezione deve essere effettuata ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei Comuni del mandamento, perche' le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma dell'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art14 · fonte del testo