Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 9 — Delega per la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti in numero non superiore a due incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art9 · fonte del testo