Art. 16 — Modello della scheda per la votazione
Le schede per la votazione debbono avere le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati della lista votata.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
