Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto. Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art30 · fonte del testo