Art. 5 — Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi
L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148 della presente legge e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
