Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 5 — Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi

L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148 della presente legge e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art5 · fonte del testo